Statuto
Thursday, 18 October 2012 06:29

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "XLPDR International Association", in forma di associazione non riconosciuta, che in seguito sarà denominata l'Organizzazione.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 1/2008, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; lo scioglimento della stessa potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Lo stemma dell'associazione è rappresentato da un'immagine di cromosoma X violetto su sfondo rosa con accanto scritte XLPDR International Association dello stesso colore che riportano l'intera denominazione (vedi allegato).

Art. 2 Sede

L'Organizzazione ha sede nel Comune di Valbrona (CO)

L'Assemblea dei soci, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 Oggetto e scopo

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale persegue il seguente scopo:

• Promuovere l'informazione sociale e sanitaria sulle realtà del mondo MALATTIE RARE.

• Promuovere e sostenere la ricerca scientifica anche tramite conferenze e incontri tecnico scientifici.

• Promuovere la costituzione di gruppi di aiuto tra famiglie e medici

• Indicare centri di riferimento con specifiche competenze per le singole patologie anche ai fini di una corretta diagnosi neonatale.

• Istituire uno sportello MALATTIE RARE internet, per fornire informazioni burocratiche e gestione del quotidiano.

• Istituire una banca dati inerente alla malattia rara X-Linked Pigmentary Reticolate Disorder (In breve XLPDR)) nel mondo, collaborando con Associazioni e Istituzioni Nazionali ed Internazionali.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991. L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 4 II Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

• dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

• dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

• dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione. Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

• dai contributi degli aderenti;

• da contributi di privati;

• da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti;

• da contributi di organismi internazionali;

• da donazioni e lasciti testamentari;

• da rimborsi derivanti da convenzioni;

• da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Organizzazione da parte di chi intende aderire all'Organizzazione. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 5 II Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

TITOLO III - ADERENTI

Art. 6 Soci

Sono soci tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo. Tutti soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Art. 7 Adesione

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione. I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Art. 8 Recesso ed esclusione

Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non proweda al versamento della quota associativa entro un anno potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo. In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 15 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 9 Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

• l'Assemblea degli aderenti all'Organizzazione;

• il Consiglio direttivo;

• il Presidente del Consiglio direttivo;

• il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato).

Art. 10 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare. Essa inoltre:

• provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, se nominato;

• delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;

• delibera sulle modifiche al presente Statuto;

• approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;

• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;

• delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione affissa nelle sedi dell'Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera / fax / e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai Revisori dei conti, se nominati, e affissa a tutte le sedi dell'Organizzazione.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste daH'art.21 c.c.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei % (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 11 ll Consiglio direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

II Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina dei dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio direttivo.

Art. 12 II Presidente

Al Presidente dell'Organizzazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazione.

Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei conti

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla

nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due

supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro

effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il

controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire

all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate

dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verificano l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e della legge, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei % (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15 Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del

Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 16 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far

riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento

alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91, alla L.R.

1/2008 e al D. Lgsl. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.

In originale firmati:

Gentile Patrizia

Ezio Ricci Notaio (L.S.)

 

Questo statuto è stato approvato da una assemblea che si è tenuta il 22 marzo 2012 davanti al notaio Ezio Ricci, il cui verbale può essere letto qui (click)

 

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